Art. 6.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi(*) dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

(*) N.d.r.: Il termine del 3 agosto 2004 è stato prorogato sino al 3 febbraio 2005 con d.l. 136/2004, convertito, con modificazioni, in L. 186/2004. Si riporta il testo dell'art. 8-decies:
"Art. 8-decies

Proroga di termine
1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei mesi."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Nota all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: "Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali".

Art. 5. Abrogazioni                                                                                                                                Allegato 1